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Ordinanza — n. 5495/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5495/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE FRANCESCO nato a MESSINA il 23/10/1988 avverso la sentenza del 12/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAA21,3t9-23.ahisa-alleiseft-i+ udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che il ricorrente Genovese Francesco - imputato dei reati di cui agli artt. 73, comma 1 bis D.P.R. 309/1990, 23 L. 110/1975, 648 e 697 cod. pen. - deduce violazione di legge in relazione al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01);

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative motivi che possono invocarsi eccezione di incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
- deduce violazione di legge in relazione al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE FRANCESCO nato a MESSINA il 23/10/1988 avverso la sentenza del 12/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAA21,3t9-23.ahisa-alleiseft-i+ udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente Genovese Francesco - imputato dei reati di cui agli artt. 73, comma 1 bis D.P.R. 309/1990, 23 L. 110/1975, 648 e 697 cod. pen. - deduce violazione di legge in relazione al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 I