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Ordinanza — n. 5493/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5493/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO VINCENZO nato a NAPOLI il 10/09/1964 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale Amoroso Vincenzo - imputato del reato di cui all'art. 6 quater L. 401/1989 - deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, non sia consentito dalle legge poiché trattasi di mera doglianza in punto di fatto, volta a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata nella parte in cui vengono esplicate le ragioni per le quali si ritiene provata la responsabilità dell'imputato, in considerazione del contenuto minatorio delle frasi pronunciate e della inequivoca direzione di queste ultime nei confronti dell'addetto oppostosi alle sue richieste): motivazione che non viene in alcun modo vulnerata dalle generiche censure svolte;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5493/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 quater L. 401/1989 - deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, non sia consentito dalle legge poiché trattasi di mera doglianza in punto di fatto, volta a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata nella parte in cui vengono esplicate le ragioni per le quali si ritiene provata la responsabilità dell'imputato, in considerazione del contenuto minatorio delle frasi pronunciate e della inequivoca direzione di queste ultime nei confronti dell'addetto oppostosi alle sue richieste): motivazione che non viene in alcun modo vulnerata dalle generiche censure svolte;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica pene condizionali ammonizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO VINCENZO nato a NAPOLI il 10/09/1964 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale Amoroso Vincenzo - imputato del reato di cui all'art. 6 quater L. 401/1989 - deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, non sia consentito dalle legge poiché trattasi di mera doglianza in punto di fatto, volta a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata nella parte in cui vengono esplicate le ragioni per le quali si ritiene provata la responsabilità dell'imputato, in considerazione del contenuto minatorio delle frasi pronunciate e della inequivoca direzione di queste ultime nei confronti dell'addetto oppostosi alle sue richieste): motivazione che non viene in alcun modo vulnerata dalle generiche censure svolte;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigl