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Ordinanza — n. 5490/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5490/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETE MASSIMILIANO nato a CATANIA il 26/03/1992 avverso la sentenza del 06/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA41-atig-.5144464;-€3U~ udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Ritenuto che Rete Massimiliano, con un unico motivo ricorso, proposto personalmente avverso la sentenza del GUP di Catania, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione rispettivamente in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01);

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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ricorso effettivo risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di difesa ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309/1990 e alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETE MASSIMILIANO nato a CATANIA il 26/03/1992 avverso la sentenza del 06/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA41-atig-.5144464;-€3U~ udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Rete Massimiliano, con un unico motivo ricorso, proposto personalmente avverso la sentenza del GUP di Catania, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione rispettivamente in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consi estensore I