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Ordinanza — n. 5489/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARACCI DAMIANO nato a NARDO il 27/04/1967 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Garacci Damiano - imputato del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 256, co. 1 lett.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 5489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., 256, co. 1 lett.

Parole chiave

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deposito dei rifiuti zona di discarica rifiuti non recuperabili discarica abusiva catasto dei siti inquinati deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Garacci Damiano - imputato del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 256, co.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARACCI DAMIANO nato a NARDO il 27/04/1967 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Garacci Damiano - imputato del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 256, co. 1 lett.

a) e b) e 3 e 256 bis, co. 1 d.lgs. 152/2006 - deduce la violazione di legge, rispettivamente, in punto di ritenuta responsabilità per il reato contestatogli (sul rilievo che si tratterebbe di episodio isolato, costituente mero illecito amministrativo), e in relazione alla mancata revoca della confisca dell'area per mancata perimetrazione e rilevazione dell'estensione della stessa; Ritenuto che il motivo non sia consentito dalle legge, trattandosi di mera doglianza in punto di fatto volta a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte; in specie, la Corte di Appello ha evidenziato l'accertata presenza, al momento del sopralluogo dei Carabinieri, di un accumulo non autorizzato su una vasta area di rifiuti di diversa natura, pericolosi e non (in parte combusti: cfr. pag. 1), ed ha escluso che quell'area potesse essere utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti, indicando non illogicamente sia i convergenti elementi indiziari che consentono di addebitare la responsabilità penale all'imputato, sia quelli idonei a far ritenere l'area compiutamente individuata (si veda, in particolare, pag. 2);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig estensore I