Ordinanza — n. 5487/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRAZZI PAOLO ALBERTO nato a MILANO il 28/10/1978 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Pedrazzi Paolo Alberto - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 - deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali doglianze appaiano meramente reiterative di profili di censura già dettagliatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto che le predette censure siano comunque manifestamente infondate, avendo il giudice di merito congruamente argomentato in ordine all'applicazione della recidiva, escludendo qualsiasi automatismo: si è infatti valorizzato sia l'allarme correlato al nuovo delitto, nonostante l'arco temporale decorso dal precedente, avuto riguardo in particolare alla significativa quantità (kg 4,777 di sostanza stupefacente di tipo hashish) e qualità (grammi 1031, 823 di principio attivo) dello sostanza stupefacente sequestrata, sia l'evidente inconsistenza delle spiegazioni fornite; ritenuto che anche la conferma del giudizio di prevalenza della recidiva, formulato in ragione di quanto appena espresso, non sia stato adeguatamente confutato nell'odierno ricorso; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrénte al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 5487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 - deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali doglianze appaiano meramente reiterative di profili di censura già dettagliatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto che le predette censure siano comunque manifestamente infondate, avendo il giudice di merito congruamente argomentato in ordine all'applicazione della recidiva, escludendo qualsiasi automatismo: si è infatti valorizzato sia l'allarme correlato al nuovo delitto, nonostante l'arco temporale decorso dal precedente, avuto riguardo in particolare alla significativa quantità (kg 4,777 di sostanza stupefacente di tipo hashish) e qualità (grammi 1031, 823 di principio attivo) dello sostanza stupefacente sequestrata, sia l'evidente inconsistenza delle spiegazioni fornite; ritenuto che anche la conferma del giudizio di prevalenza della recidiva, formulato in ragione di quanto appena espresso, non sia stato adeguatamente confutato nell'odierno ricorso; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrénte al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRAZZI PAOLO ALBERTO nato a MILANO il 28/10/1978 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Pedrazzi Paolo Alberto - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 - deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali doglianze appaiano meramente reiterative di profili di censura già dettagliatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto che le predette censure siano comunque manifestamente infondate, avendo il giudice di merito congruamente argomentato in ordine all'applicazione della recidiva, escludendo qualsiasi automatismo: si è infatti valorizzato sia l'allarme correlato al nuovo delitto, nonostante l'arco temporale decorso dal precedente, avuto riguardo in particolare alla significativa quantità (kg 4,777 di sostanza stupefacente di tipo hashish) e qualità (grammi 1031, 823 di principio attivo) dello sostanza stupefacente sequestrata, sia l'evidente inconsistenza delle spiegazioni fornite; ritenuto che anche la conferma del giudizio di prevalenza della recidiva, formulato in ragione di quanto appena espresso, non sia stato adeguatamente confutato nell'odierno ricorso; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrénte al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle A