Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5486/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5486/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE MOUSSA nato il 23/10/1979 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Wade Moussa - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività della pena, sul rilievo che non sono state valutate le condizioni di vita del ricorrente e la natura del tipo di attività illecita posta in essere dallo stesso, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive: avendo il giudice di merito ritenuto congrua la pena per il reato contestatogli in misura appena superiore al minimo (nonostante i precedenti specifici anche sotto nomi diversi), e avendo sottolineato che le condizioni di vita dell'imputato erano già state apprezzate ai fini dei riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 5486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività della pena, sul rilievo che non sono state valutate le condizioni di vita del ricorrente e la natura del tipo di attività illecita posta in essere dallo stesso, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive: avendo il giudice di merito ritenuto congrua la pena per il reato contestatogli in misura appena superiore al minimo (nonostante i precedenti specifici anche sotto nomi diversi), e avendo sottolineato che le condizioni di vita dell'imputato erano già state apprezzate ai fini dei riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale difetto di motivazione causa legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Wade Moussa - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE MOUSSA nato il 23/10/1979 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Wade Moussa - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività della pena, sul rilievo che non sono state valutate le condizioni di vita del ricorrente e la natura del tipo di attività illecita posta in essere dallo stesso, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive: avendo il giudice di merito ritenuto congrua la pena per il reato contestatogli in misura appena superiore al minimo (nonostante i precedenti specifici anche sotto nomi diversi), e avendo sottolineato che le condizioni di vita dell'imputato erano già state apprezzate ai fini dei riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spèse processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig ier estensore Il Pr