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Ordinanza — n. 5485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNICELLA RICCARDO nato a NOVARA il 29/09/2000 avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARA4ato-aux4sQ-alle-p -; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che Carnicella Riccardo - imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 309/1990 - contesta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa in data 23/09/2022 dal Tribunale di Novara, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4 D.P.R. 309/1990 - contesta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa in data 23/09/2022 dal Tribunale di Novara, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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motivi di cassazione obbligazione a facoltà alternativa eccezione di incostituzionalità censure procedurali impugnabilità della decisione di rinvio motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309/1990 - contesta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa in data 23/09/2022 dal Tribunale di Novara, su accordo delle parti ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., in sentenza di applicazione della pena emessa in data 23/09/2022 dal Tribunale di Novara, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNICELLA RICCARDO nato a NOVARA il 29/09/2000 avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARA4ato-aux4sQ-alle-p -; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carnicella Riccardo - imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 309/1990 - contesta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa in data 23/09/2022 dal Tribunale di Novara, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il con