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Ordinanza — n. 5482/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITA GERI nato il 01/11/2000 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che il ricorrente Geri Bita - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e alla misura della pena applicata, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Regesto Legislator

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art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e alla misura della pena applicata, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione adeguamento della pena revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
Rilevato che il ricorrente Geri Bita - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
309/1990 - si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e alla misura della pena applicata, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., e alla misura della pena applicata, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITA GERI nato il 01/11/2000 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente Geri Bita - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e alla misura della pena applicata, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigli estensore I Pre iden