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Ordinanza — n. 5481/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5481/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi sono inammissibili, perché proposti avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale adeguamento della pena motivi di cassazione remissione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPPELLO VALERIO nato a PIEDIMONTE MATESE il 10/10/1974 LUCIANI SILVERIA nato a PIEDIMONTE MATESE il 23/06/1978 CAPPELLO GIOVANNI nato a PIEDIMONTE MATESE il 25/09/1995 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

2. È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

3. In tale ottica ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, devono ritenersi perciò inammissibili le doglianze - per le quali è intervenuta rinuncia - proposte dai tre ricorrenti CAPPELLO Valerio, CAPPELLO Giovanni e LUCIANI Silveria relative alla mancata riqualificazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 73, delle condotte loro ascritte. Quanto all'ulteriore censura, proposta dal solo CAPPELLO Giovanni in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio risultante dalla riduzione per le attenuanti generiche, è da ritenere che le osservazioni svolte dalla Corte d'Appello (pag.

6) in ordine alla particolare gravità dei fatti (lungo periodo di adesione al sodalizio; numero di reati-fine) e alla personalità dell'imputato, espresse con riferimento alla individuazione della pena base, risultino idonee a giustificare la riduzione in misura inferiore al terzo.

4. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso Roma, il 27 gennaio 2023 Il Conslj4re estensore I