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Ordinanza — n. 5477/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5477/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a MOTTOLA il 03/08/1960 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Greco Giuseppe censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non sia consentito della legge poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione (cfr. pag. 11), avendo la sentenza adeguatamente vagliato le ragioni addotte con l'appello a sostegno della richiesta ed avendo illustrato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti, valorizzando in particolare: l'estrema gravità del fatto (integrato dal compimento di attività anche corruttiva di un appartenente alla Polizia penitenziaria, funzionale all'introduzione in carcere sia di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina); la quantità totale della sostanza destinata alla cessione a terzi; la presenza di apparecchiature telefoniche destinate ai detenuti al fine di consentire loro, in modo illecito, la comunicazione con l'esterno; ritenuto che tali connotazioni di particolare gravità del fatto siano state tutt'altro che illogicamente ritenute, dalla Corte territoriale, ostative alla concessione del beneficio (essendosi altresì evidenziato che le condizioni di salute del ricorrente non avevano impedito al violazione delle prescrizioni a lui imposte: cfr. pag. 12);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5477/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute sussidi per premi di cassa malati grave affezione alla salute spese per malattia prese in carico revisione delle prestazioni d'invalidità rimborso dell'assicurazione malattie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a MOTTOLA il 03/08/1960 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Greco Giuseppe censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non sia consentito della legge poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione (cfr. pag. 11), avendo la sentenza adeguatamente vagliato le ragioni addotte con l'appello a sostegno della richiesta ed avendo illustrato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti, valorizzando in particolare: l'estrema gravità del fatto (integrato dal compimento di attività anche corruttiva di un appartenente alla Polizia penitenziaria, funzionale all'introduzione in carcere sia di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina); la quantità totale della sostanza destinata alla cessione a terzi; la presenza di apparecchiature telefoniche destinate ai detenuti al fine di consentire loro, in modo illecito, la comunicazione con l'esterno; ritenuto che tali connotazioni di particolare gravità del fatto siano state tutt'altro che illogicamente ritenute, dalla Corte territoriale, ostative alla concessione del beneficio (essendosi altresì evidenziato che le condizioni di salute del ricorrente non avevano impedito al violazione delle prescrizioni a lui imposte: cfr. pag. 12);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig er estensore Il Pre