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Ordinanza — n. 5476/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5476/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMKHI JAMEL nato il 07/07/1984 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E CONSIDERATO IN DIRMO Ritenuto che, l'unico motivo di ricorso, con il quale Chamkhi Jamel - imputato del reato di cui all'art .73, comma 1 d.P.R. 309/90 - deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. sul rilievo che non sia stata valutata la personalità del ricorrente, non sia consentito della legge poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione; ritenuto che, in particolare, la sentenza abbia (cfr. pag.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 5476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 309/90 - deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. sul rilievo che non sia stata valutata la personalità del ricorrente, non sia consentito della legge poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione; ritenuto che, in particolare, la sentenza abbia (cfr. pag.

Parole chiave

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attenuazione della pena attitudine all'integrazione inesigibile malgrado lesioni salute grave caso di rigore riduzione dell'assegno per grandi invalidi scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
309/90 - deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMKHI JAMEL nato il 07/07/1984 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Ritenuto che, l'unico motivo di ricorso, con il quale Chamkhi Jamel - imputato del reato di cui all'art .73, comma 1 d.P.R. 309/90 - deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. sul rilievo che non sia stata valutata la personalità del ricorrente, non sia consentito della legge poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione; ritenuto che, in particolare, la sentenza abbia (cfr. pag.

5) adeguatamente vagliato le ragioni addotte con l'appello a sostegno della richiesta, ed abbia altresì non illogicamente spiegato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti, tenendo conto dell'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine, della gravità del fatto e dei precedenti penali, anche specifici, dì cui il ricorrente è gravato, ed escludendo altresì che possa ritenersi sufficiente, ai fini predetti, le condizioni di nnarginalità sociale in cui egli si trova; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig e estensore Pres