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Ordinanza — n. 5472/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5472/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi sono inammissibili, perché proposti avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Sotto altro profilo, si è posto in evidenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In tale ottica ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, devono ritenersi perciò inammissibili sia le doglianze proposte dal GERGURI (relative all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio), sia quelle proposte dal MATIJA (relative alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata revoca della confisca, dedotta con motivo rinunciato), sia anche le censure proposte dal MYRTJA. Quest'ultimo, con il ricorso a firma dell'avv.

Parole chiave

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assenza di persecuzione esenzione dal divieto censure procedurali misura di contenzione disdetta in periodo di prova messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e alla congruità del trattamento sanzionatorio), sia quelle proposte dal MATIJA (relative alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERGURI BEHAR nato il 28/11/1986 MATIJA BLEDAR nato a SHKODER( ALBANIA) il 14/02/1985 MYRTJA ARBEN nato il 09/08/1965 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO4datra_a3A4sia-a-1.1~Ft-i.i- udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

2. È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Sotto altro profilo, si è posto in evidenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

3. In tale ottica ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, devono ritenersi perciò inammissibili sia le doglianze proposte dal GERGURI (relative all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio), sia quelle proposte dal MATIJA (relative alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata revoca della confisca, dedotta con motivo rinunciato), sia anche le censure proposte dal MYRTJA. Quest'ultimo, con il ricorso a firma dell'avv.

Terranova, ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre con il ricorso a firma dell'avv. Buondonno ha censurato anche la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni (motivo rinunciato) nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della libertà vigilata (motivo che, dal riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata, non risulta dedotto in appello, e che comunque risulta certamente estraneo al novero dei motivi qui deducibili, trattandosi di misura applicata dal primo giudice ai sensi degli artt. 28 segg. cod. pen.).

4. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 Il Consier