Italian Court dismisses appeal regarding excessive sentencing as it concerns merits review barred by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sparti Eduard inadmissible for challenging the excessive nature of his criminal sentence. The appellant argued the punishment was disproportionate given the hundreds of drug doses involved, but the court noted this issue concerns the substantive judgment of merit. Since the lower court's reasoning was sound and mitigating factors were properly applied, the Court ruled it cannot review the penalty's excessiveness in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals challenging the excessiveness of a criminal sentence are inadmissible in legality proceedings as they pertain to the judgment of merit, which is barred from review unless formal defects exist.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTI EDUARD nato a CATANIA il 29/07/1999 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Sparti Eduard - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - contesta la mancanza di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, essendo stato operato un richiamo non formale agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (con specifico riguardo al numero di dosi accertate, ben oltre il centinaio tra marijuana e cocaina: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ed essendo stata determinata una pena in misura ritenuta congrua, con la doppia riduzione di un terzo per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e la scelta del rito, sicché questa Corte non può, altrimenti, sindacare il giudizio di merito in tal modo compiuto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consiglie ,,èstensore Il residente