Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of autosufficiency regarding recidivism aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Esposito inadmissible for failing to meet the requirement of autosufficiency. Although the appellant contested the recidivism aggravating circumstance under Article 99 of the Penal Code, the lower court's judgment explicitly confirmed multiple prior convictions within the five-year period. Consequently, the court ruled that the appeal was not properly formulated and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal must be autosufficient; if the contested judgment already establishes the facts necessary to reject the alleged violation of law regarding recidivism, the appeal is inadmissible for lack of proper formulation.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARIO nato a TARANTO il 10/12/1981 avverso la sentenza del 14/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTO-Glato~.46.9—€144P--Paft-it udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; è
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorrente Esposito Mario - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto contestando la configurabilità dell'aggravante (per la sussistenza di un unico precedente), ma tale doglianza - in astratto ammissibile: cfr. Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214 - 01 - è stata formulata senza in alcun modo ottemperare ai doveri di autosufficienza del ricorso: risultando dalla sentenza impugnata, al contrario, la piena correttezza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale per la presenza di plurimi precedenti per reati della stessa specie, irrevocabilmente accertati nel quinquennio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il cons