Italian court dismisses appeal against sentencing agreement due to waived acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Alfio Amenta's appeal inadmissible regarding his acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. Although the appellant argued a lack of motivation for the dismissal of these specific causes, the court held that such grounds were explicitly waived by the defendant to secure a more favorable sentencing agreement. Consequently, the appeal was rejected because the law permits cassation review of sentencing agreements only for issues concerning the formation of the defendant's will, the prosecutor's consent, or judicial content, excluding waived acquittal reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are admissible only for issues regarding the defendant's will, prosecutor's consent, or judicial content, while waived acquittal grounds are strictly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENTA ALFIO nato a LENTINI il 25/06/1983 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA-44ek-er-aw~e-Deft-12; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Amenta Alfio lamenta carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per i reati a lui ascritti, in relazione ai quali è stata emessa nei suoi confronti la sentenza impugnata, con cui la Corte d'Appello ha accolto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01.
In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 7, ord. n. 46730 del 27/10/2022, Okouromi, che ha tra l'altro ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 610, comma 5, bis, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., dal momento che la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, deriva dalla scelta dell'imputato di rinunciare ai motivi di appello per ottenere un più favorevole trattamento sanzionatorio e dalla conseguente applicazione dei principi previsti per tutti i mezzi di impugnazione nel caso di intervenuta rinuncia).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 ge