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Ordinanza — n. 5466/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO VINCENZO nato a PANNARANO il 22/10/1947 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Franco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dalla difesa del ricorrente diretta a ribadire ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto quelli relativi alla contestata sussistenza dei tratti costituivi, anche soggettivi, dell'evasione contestata (motivi 1 e 2) sono immediatamente travolti dalla puntualità del motivare del resto favorito anche dalle immediate connotazioni del fatto che non lascia margini di dubbio sia in relazione alla condotta materiale ( si veda dall'ultimo capoverso di pagina 5), sia in relazione al dolo ( si vedano gli ultimi due capoversi di pagina 6); quelli afferenti al trattamento punitivo, contestato in ragione della mancata applicazione delle generiche e in punto di confermata sussistenza degli estremi giustificativi della recidiva, perché manifestamente infondati alla luce della più che adeguata e non illogica motivazione resa sui temi dalla Corte territoriale in risposta ad analoghe doglianze esposte con l'appello ( si veda pag 7, primo e secondo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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elusione fiscale verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione motivi soggettivi successivi alla fuga motivi validi motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO VINCENZO nato a PANNARANO il 22/10/1947 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Franco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dalla difesa del ricorrente diretta a ribadire ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto quelli relativi alla contestata sussistenza dei tratti costituivi, anche soggettivi, dell'evasione contestata (motivi 1 e 2) sono immediatamente travolti dalla puntualità del motivare del resto favorito anche dalle immediate connotazioni del fatto che non lascia margini di dubbio sia in relazione alla condotta materiale ( si veda dall'ultimo capoverso di pagina 5), sia in relazione al dolo ( si vedano gli ultimi due capoversi di pagina 6); quelli afferenti al trattamento punitivo, contestato in ragione della mancata applicazione delle generiche e in punto di confermata sussistenza degli estremi giustificativi della recidiva, perché manifestamente infondati alla luce della più che adeguata e non illogica motivazione resa sui temi dalla Corte territoriale in risposta ad analoghe doglianze esposte con l'appello ( si veda pag 7, primo e secondo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2