Ordinanza — n. 5346/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARizzo Natale, Rosalba Papa e Pisciotta Antonino, parti civili nel procedimento a carico di Ciuro Cataldo e Riina Monica hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo appellata dalle parti civili nella parte in cui era stata decisa la condanna alle spese in favore delle difese degli imputati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5346/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rizzo Natale, Rosalba Papa e Pisciotta Antonino, parti civili nel procedimento a carico di Ciuro Cataldo e Riina Monica hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo appellata dalle parti civili nella parte in cui era stata decisa la condanna alle spese in favore delle difese degli imputati.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RIZZO NATALE nato a CATANIA il 15/05/1944 dalla parte civile PAPA ROSALBA nato a PALERMO il 26/10/1953 dalla parte civile PISCIOTTA ANTONINO nato a PALERMO il 25/08/1954 nel procedimento a carico di: CIURO CATALDO nato a GERACI SICULO il 12/01/1961 RIINA MONICA nato a PALERMO il 07/01/1976 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdate-a-v-'94&e-al4e-PaFt-it- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rizzo Natale, Rosalba Papa e Pisciotta Antonino, parti civili nel procedimento a carico di Ciuro Cataldo e Riina Monica hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo appellata dalle parti civili nella parte in cui era stata decisa la condanna alle spese in favore delle difese degli imputati.
2. A seguito di istanza di correzione di errore materiale la Corte di appello di Palermo ha provveduto ad eliminare la parte della decisione afferente alla condannai alle spese con ordinanza del 9 settembre 2022, mentre con atto depositato presso la stessa Corte di appello il 19 settembre 2022, avuta conoscenza dell'ordinanza di correzione, le parti civili ricorrenti, per il tramite dei difensori e munite di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, in quanto proposti avverso provvedimento non impugnabile (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), sia in quanto è stata presentata regolare rinuncia.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende tenuto conto che i ricorrenti hanno proposto un ricorso per il quale la Corte di appello, facendo emenda, ha provveduto ad accogliere l'istanza di correzione della parte della decisione ritenuta erronea. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Così dec