Sentenza — n. 5344/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADi Chiara Michelino e Di Chiara Umberto, per il tramite del comune difensore, avvocato Giancarlo Giarnese, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento in con cui i medesimi erano stati condannati in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 393 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen; Sentenza — n. 5344/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti deducono tre motivi di ricorso: - vizi cumulativi di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dalle persone offese; - violazione di legge in relazione alla integrazione della fattispecie di cui allOart. 393 cod. pen. quanto ad elemento materiale del reato; - violazione di legge in relazione all'integrazione della fattispecie di cui all'art.393 cod. pen. quanto a sussistenza del necessario dolo specifico. 2.1. Con atto depositato telennaticamente, la difesa delle parti civili Bocchicchio Raimondo, Bocchicchio Pasquale, Bocchicchio Rossella, Bocchicchio Mara e De Michele Marco, ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili nel presente giudizio di legittimità. 2.2.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Di Chiara Michelino, nato a Melito Irpino il 19/07/1971 Di Chiara Umberto, nato a Melito Irpino il 26/06/1965 avverso la sentenza del 30/05/2022 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
RITENUTO IN FATTO
1. Di Chiara Michelino e Di Chiara Umberto, per il tramite del comune difensore, avvocato Giancarlo Giarnese, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento in con cui i medesimi erano stati condannati in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 393 cod. pen..
2. I ricorrenti deducono tre motivi di ricorso: - vizi cumulativi di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dalle persone offese; - violazione di legge in relazione alla integrazione della fattispecie di cui allOart. 393 cod. pen. quanto ad elemento materiale del reato; - violazione di legge in relazione all'integrazione della fattispecie di cui all'art.393 cod. pen. quanto a sussistenza del necessario dolo specifico. 2.1. Con atto depositato telennaticamente, la difesa delle parti civili Bocchicchio Raimondo, Bocchicchio Pasquale, Bocchicchio Rossella, Bocchicchio Mara e De Michele Marco, ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili nel presente giudizio di legittimità. 2.2.
La difesa dei ricorrenti Di Chiara Michelino e Di Chiara Umberto ha trasmesso atto di remissione di querela, verbalizzato presso la Questura di Avellino il 29 gennaio 2023, con cui tutte le persone offese costituite parti civili rimettevano la querela in ordine al procedimento in questione, atto che veniva contestualmente accettata da entrambi i ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alla luce dell'intervenuta remissione di querela effettuata da tutte le persone offese ed accettata dai ricorrenti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen. È, infatti, principio di diritto pacifico quello secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.
2. È, altresì, pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zannbonini, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Faraon, Rv. 244635).
3. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata segue, conformemente a quanto convenuto dalle parti, la condanna dei querelati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. C