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Ordinanza — n. 5340/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing insufficient analysis of base sentence and recidivism increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5340/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Cagnino inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding the punitive treatment. The appellant failed to address the specific calculation of the base sentence for the most serious offense or the justification for the four-month increase based on prior convictions and the motive of removal. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to examine specific sentencing data, such as the minimum base sentence for the gravest offense or the detailed reasoning for increases due to recidivism and removal motives.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing increase recidivism aggravation procedural costs Cassazione ordinanza penal sentencing adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNINO EMANUELE nato a ALBENGA il 26/03/1977 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cagnino Emanuele; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura il trattamento sanzionatorio è generico nella parte in cui, da un lato, non prende in esame il dato che ha visto quantificare la pena base per il reato ritenuto più grave nel minimo edittale di un anno di reclusione, dall'altro, che in ordine all'aumento per il reato posto in continuazione la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'aumento operato dal primo giudice in quattro mesi di reclusione in ragione del numero dei precedenti del ricorrente e del motivo dell'allontanamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/