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Ordinanza — n. 5338/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of objective crime element due to procedural bar against factual re-argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5338/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding an objective crime element because his conduct did not obstruct an official act. The court rejected this as a mere factual complaint barred in cassation, noting the lower court correctly identified his actions as hindering investigative activities.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in cassation cannot re-evaluate factual arguments or propose alternative reconstructions of events, serving only to verify legal correctness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility objective crime element factual re-argumentation bar cassation procedural limits official act obstruction reato impossibile permesso di promuovere un procedimento penale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bois Roberto, nato a Trieste il 22.06.1958 avverso la sentenza del 8 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per non avere il ricorrente con la propria condotta ostacolato alcun atto d'ufficio da parte dell'operante, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata dai giudici di merito che hanno correttamente evidenziato come la condotta del ricorrente fosse stata idonea ad impedire lo svolgimento delle attività strumentali alla redazione del verbale di accertamento; considerato, inoltre, che tale motivo formula mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda, non consentite in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3