Ordinanza — n. 5334/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUM SARA nato il 24/09/1971 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cum Sara. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, teso a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, specie quanto a ricostruzione degli eventi, è riproduttivo di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello nella parte in cui ha evidenziato come la ricorrente, unitamente al compagno, si fossero scagliati contro i militari intervenuti a causa della aggressione posta in essere nei confronti di Beltrame Maurizia, gestore dell'esercizio pubblico, situazione emersa, oltre dalla dettagliata relazione di servizio, dalle riprese dell'impianto di video sorveglianza posto all'interno del locale; rilevato che egualmente riproduttivo risulta il secondo motivo cori cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., avendo evidenziato il Collegio di merito come, al momento delle offese rivolte ai militari, fossero presenti gli avventori del locale, affermazione svolta dopo aver dato atto in sentenza di quanto emergeva dalle immagini riprese della telecamera del locale; rilevato che, oltre ad essere riproduttivo di identica censura, generic:o risulta il motivo rivolto alla parte della decisione che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, avendo la Corte di appello rilevato come il risarcimento, a fronte di una pluralità di parti offese, fosse avvenuto solo per una di esse; che adeguata risulta la parte della decisione che, a fronte delle critiche rivolte al quantificato trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ha messo in evidenza come la determinazione della pena base del reato ritenuto più grave e dei reati satellite fosse stata individuata c:orrettamente sulla base degli apprezzati criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell'imputata gravata da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 5334/2023 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, teso a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, specie quanto a ricostruzione degli eventi, è riproduttivo di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello nella parte in cui ha evidenziato come la ricorrente, unitamente al compagno, si fossero scagliati contro i militari intervenuti a causa della aggressione posta in essere nei confronti di Beltrame Maurizia, gestore dell'esercizio pubblico, situazione emersa, oltre dalla dettagliata relazione di servizio, dalle riprese dell'impianto di video sorveglianza posto all'interno del locale; rilevato che egualmente riproduttivo risulta il secondo motivo cori cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., avendo evidenziato il Collegio di merito come, al momento delle offese rivolte ai militari, fossero presenti gli avventori del locale, affermazione svolta dopo aver dato atto in sentenza di quanto emergeva dalle immagini riprese della telecamera del locale; rilevato che, oltre ad essere riproduttivo di identica censura, generic:o risulta il motivo rivolto alla parte della decisione che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, avendo la Corte di appello rilevato come il risarcimento, a fronte di una pluralità di parti offese, fosse avvenuto solo per una di esse; che adeguata risulta la parte della decisione che, a fronte delle critiche rivolte al quantificato trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ha messo in evidenza come la determinazione della pena base del reato ritenuto più grave e dei reati satellite fosse stata individuata c:orrettamente sulla base degli apprezzati criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell'imputata gravata da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUM SARA nato il 24/09/1971 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cum Sara. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, teso a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, specie quanto a ricostruzione degli eventi, è riproduttivo di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello nella parte in cui ha evidenziato come la ricorrente, unitamente al compagno, si fossero scagliati contro i militari intervenuti a causa della aggressione posta in essere nei confronti di Beltrame Maurizia, gestore dell'esercizio pubblico, situazione emersa, oltre dalla dettagliata relazione di servizio, dalle riprese dell'impianto di video sorveglianza posto all'interno del locale; rilevato che egualmente riproduttivo risulta il secondo motivo cori cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., avendo evidenziato il Collegio di merito come, al momento delle offese rivolte ai militari, fossero presenti gli avventori del locale, affermazione svolta dopo aver dato atto in sentenza di quanto emergeva dalle immagini riprese della telecamera del locale; rilevato che, oltre ad essere riproduttivo di identica censura, generic:o risulta il motivo rivolto alla parte della decisione che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, avendo la Corte di appello rilevato come il risarcimento, a fronte di una pluralità di parti offese, fosse avvenuto solo per una di esse; che adeguata risulta la parte della decisione che, a fronte delle critiche rivolte al quantificato trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ha messo in evidenza come la determinazione della pena base del reato ritenuto più grave e dei reati satellite fosse stata individuata c:orrettamente sulla base degli apprezzati criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell'imputata gravata da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co