Ordinanza — n. 5331/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLINO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 31/01/1993 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Battaglino Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si critica la parte della decisione che non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile in quanto non fatta oggetto di richiesta in sede di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5331/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è indeducibile in quanto non fatta oggetto di richiesta in sede di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLINO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 31/01/1993 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Battaglino Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si critica la parte della decisione che non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile in quanto non fatta oggetto di richiesta in sede di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/01/