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Ordinanza — n. 5330/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as ground was already rejected by appellate court on non-syndicable facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5330/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the contested ground regarding the extinction of the crime was identical to a previous objection already rejected by the appellate court. The appellate court determined that sending an apology letter was insufficient, a factual evaluation that cannot be reviewed at the stage of legality. Consequently, the cassation court upheld the lower court's decision without re-examining the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis, comma 3, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: A ground of appeal that is a reproduction of a ground already formulated and rejected in the appellate judgment is inadmissible because the factual assessment of the sufficiency of the apology letter is not subject to review at the stage of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive ground non-syndicable facts stage of legality extinction of crime sincero pentimento risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis, comma 3, cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui al terzo comma dell'art. 341-bis cod.
Art. 366, cod. proc. pen.
art. 341-bis cod. pen
OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui al terzo comma dell'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUKAC SAMUEL nato a TRIESTE il 23/04/1987 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lukac Samuel. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui al terzo comma dell'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di censura formulata in sede di gravame, con correttezza confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto non sufficiente l'invio di una missiva di scuse, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delkl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0