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Ordinanza — n. 5325/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being inadmissible due to repetition of identical censure from prior appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bouaziz Alì inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the crime of resisting a public official were identical to those previously rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the appellant's version of events was purely fictional and rejected his defense based on the lack of insurance on the vehicle.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces identical censure to that already formulated in the prior judgment, provided the new submissions lack distinctness and pertinence in fact and law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of censure resisting public official Court of Cassazione procedural dismissal polizza assicurativa condotta illecita della polizia accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZIZ ALI' nato a JEMMAL( TUNISIA) il 11/09/1965 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bouaziz Alì. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, teso a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, specie quanto a ricostruzione degli eventi, è riproduttivo di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha giudicato essere di pura fantasia la versione, reiterata in questa sede, resa dal ricorrente essendo quella ritenuta attendibile del verbalizzante confermata da plurimi dati quali, tra l'altro, la circostanza secondo cui il ricorrente era a bordo dell'auto priva di copertura assicurativa, elemento che, secondo quanto affermato dal teste di polizia giudiziaria, ha giustificato l'intervento effettuato, così confermando la genuinità della versione resa dal medesimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i