Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds due to procedural bar and lack of prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Petrovic Vojin inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant raised generic objections regarding the lack of objective elements for the crime and the statute of limitations, but the court noted these arguments were already refuted by the Court of Appeal. The court applied the principle that procedural inadmissibility bars any claim of prescription, even if it occurred after the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The procedural inadmissibility of an appeal precludes the raising or ex officio consideration of prescription, even if the limitation period expired after the second-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROVIC VOJIN nato il 09/03/1956 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Petrovic Vojin; OSSERVA Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato è riproduttivo di identica censura smentita dalla Corte di appello con corretti e pertinenti riferimenti in fatto ed in diritto nella parte in cui ha messo in evidenza come, a seguito dell'integrazione apportata dal legislatore dall'art. 1 della I. 23 dicembre 1993, n. 547 al terzo comma dell'art. 392 cod. pen., anche la sostituzione abusiva della password di accesso al sistema realizzata approfittando del rapporto instaurato con la società titolare dello stesso e finalizzata alla richiesta di denaro senza ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere la pretesa debitoria previa minaccia di non consentire un regolare accesso ai dati del sistema informatico, integra la condotta materiale del reato contestato; che a fronte di diffusa ed analitica risposta al relativo motivo di gravame il ricorrente formula solo generiche critiche che non tengono in alcun conto quanto rappresentato dalla decisione; che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 12 giugno 2022 è manifestamente infondato, visto che la decisione di secondo grado è intervenuta il precedente 31 marzo 2022; osservato che deve tenersi fermo il consolidato principio di diritto secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, allorché sia maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.
U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così