Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and failure to confront lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Volpe Giuseppe against the Salerno Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court's decision rejecting the appeal was unfounded, but the court found his arguments generic and devoid of specific factual confrontation. Consequently, the court upheld the lower court's ruling on inadmissibility and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to a lack of specificity and a failure to concretely confront the reasoning of the lower court decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GIUSEPPE nato a SALERNO il 02/06/1977 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Volpe Giuseppe e la memoria presentata il 18 gennaio 2023 dall'avv. Roberto Concilio con cui insiste per la fondatezza del ricorso. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità del gravame sono manifestamente infondati dovendosi ritenere corretta la decisione nella parte in cui ha messo in evidenza come entrambi i motivi formulati in quella sede costituissero mere affermazioni prive di specificità e confronto con la ampia motivazione della sentenza di primo grado; osservato che, nondimeno, anche il presente ricorso si presenta generico nella parte in cui solo in forma apodittica reputa non fondata la parte della decisione che ha dichiarato inammissibile l'appello, provvedendo ad enunciare la norma e la relativa interpretazione giurisprudenziale senza alcun confronto concreto con le ragioni della sentenza di appello; rilevato che la memoria inviata dal ricorrente non modifica le conclusioni sopra enunciate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i