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Ordinanza — n. 5316/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defects under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Greco Massimiliano inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a first-instance sentence for crimes under Articles 337 and 341-bis of the Criminal Code, alleging violations of law and lack of reasoning. The court ruled that the specific grievances raised fell outside the permissible scope of appeals allowed after the 2017 procedural reforms, as they did not address the limited grounds for cassation regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against sentencing judgments must strictly adhere to the limited grounds for cassation established by Law 103/2017, rendering appeals based on general procedural violations or omitted acquittal declarations inadmissible de plano.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Criminal Procedure Code 2017 Limited grounds for appeal Procedural defect de plano Sentencing judgment review esame di cassazione censure procedurali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Greco Massimiliano impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Lecce con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizi di motivazione anche in ordine all'omessa declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Greco Massimiliano impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Lecce con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizi di motivazione anche in ordine all'omessa declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MASSIMILIANO nato a TARANTO il 13/03/1974 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di LECCEdata avviso -al par i; (- t- i udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Greco Massimiliano impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Lecce con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizi di motivazione anche in ordine all'omessa declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i