Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances do not fall within permitted grounds for challenging sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal filed by Lauretti Eupremio inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a sentencing decision under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, alleging violations regarding the omission of acquittal declarations under Article 129. The Court ruled that the cited grievances fall outside the specific grounds allowed for appeals against sentencing orders following the 2017 procedural reforms, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification, excluding general complaints about omitted acquittal declarations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURETTI EUPREMIO nato il 17/10/1974 avverso la sentenza del 07/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEd-ate-awiso-~. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Lauretti Eupremio impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Lecce con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimenti ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso