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Ordinanza — n. 5313/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Salvatore Cifalà inadmissible and ordered him to pay the costs. The appellant's arguments regarding the reclassification of the crime and the liability for simulation were found to be generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the court applied the rule that generic appeals fail to meet the requirement of specific argumentation against the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 610, 611 cod. proc. pen.; When an appeal is declared inadmissible for generic grounds, the appellant is condemned to pay the costs if the civil party has actively opposed the adverse claim.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility specific argumentation requirement criminal appeal cassation civil party costs lack of concrete criticism imputazione di furto abbandono del procedimento per truffa allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. pen.
art. 367 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIFALA SALVATORE nato a MESSINA il 30/01/1961 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cifalà Salvatore e la "comparsa conclusionale" della parte civile Caratozzolo Alessandro che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna alle spese sostenute per il giudizio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'ipotesi di cui al riqualificato delitto di appropriazione indebita (rispetto all'inizialmente contestato furto aggravato) risulta declinato in fatto nella parte in cui, per mezzo di diretto riferimento ai dati processuali, tende ad assegnare alle dichiarazioni dei testi un contenuto differente da quello oggetto di complessiva valutazione operata dai Giudici di merito specie nella parte in cui hanno ritenuto inverosimile la versione del ricorrente secondo cui la ringhiera del balcone fosse stata divelta da ignoti e lasciata unitamente alla mobilie ed agli altri beni mobili da trasportare, a fronte della denuncia che aveva additato ignoti quali autori del furto del citato bene; rilevato che il secondo motivo in ordine alla responsabilità per il delitto di simulazione è generico in quanto privo di concreta critica nei confronti della parte di decisione che ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. allorché il ricorrente aveva denunciato che ignoti avevano asportato alcuni beni divelti dalla proprietà immobiliare che era obbligato a rilasciare su disposizione dell'autorità giudiziaria civile; che, infatti, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la declaratoria di rigetto- inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.