Ordinanza — n. 5307/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO ARCANGELO nato a MAZZARINO il 23/11/1971 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferrigno Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la sussistenza della causa di giustificazione putativa in ragione dell'autorizzazione del Giudice che aveva disposto gli arresti domiciliari presso l'abitazione oggetto di occupazione abusiva e di violazione di sigilli, è riproduttivo di censura già adeguatamente confutata nella parte in cui la Corte di appello ha messo in evidenza come la misura da eseguirsi presso quell'immobile fosse stata effettuata sol perché il ricorrente aveva indicato detta abitazione quale luogo di detenzione; che le ragioni in tali termini espresse rendono palese la previa necessaria consapevolezza in capo al ricorrente di occupare l'abitazione pubblica abusivamente anche sottoposta a sequestro; che pertanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a fondamento del rigetto del motivo di appello così risultando il ricorso generico (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO ARCANGELO nato a MAZZARINO il 23/11/1971 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferrigno Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la sussistenza della causa di giustificazione putativa in ragione dell'autorizzazione del Giudice che aveva disposto gli arresti domiciliari presso l'abitazione oggetto di occupazione abusiva e di violazione di sigilli, è riproduttivo di censura già adeguatamente confutata nella parte in cui la Corte di appello ha messo in evidenza come la misura da eseguirsi presso quell'immobile fosse stata effettuata sol perché il ricorrente aveva indicato detta abitazione quale luogo di detenzione; che le ragioni in tali termini espresse rendono palese la previa necessaria consapevolezza in capo al ricorrente di occupare l'abitazione pubblica abusivamente anche sottoposta a sequestro; che pertanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a fondamento del rigetto del motivo di appello così risultando il ricorso generico (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i