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Ordinanza — n. 5306/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARONE RAFFAELE nato a POLI il 11/09/1969 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maccarone Raffaele; OSSERVA Ritenuto che i cinque motivi di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente il 13 luglio 2012 al Commissariato di Vasto in quanto assunte senza le garanzie di legge, vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di falsa testimonianza, mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. e dell'istituto della continuazione del fatto contestato con quello di cui alla decisione del Tribunale di Vasto n. 380/2018 sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che il ricorrente si limita in questa sede a riprodurre il motivo formulato in appello, la parte della decisione interessata, facendo poi seguire una apodittica critica nei confronti della relativa parte della sentenza senza però riuscire a confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto rese sui punti in questione dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 384 cod. pen; Ordinanza — n. 5306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 384 cod. pen. e dell'istituto della continuazione del fatto contestato con quello di cui alla decisione del Tribunale di Vasto n. 380/2018 sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che il ricorrente si limita in questa sede a riprodurre il motivo formulato in appello, la parte della decisione interessata, facendo poi seguire una apodittica critica nei confronti della relativa parte della sentenza senza però riuscire a confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto rese sui punti in questione dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 384 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARONE RAFFAELE nato a POLI il 11/09/1969 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maccarone Raffaele; OSSERVA Ritenuto che i cinque motivi di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente il 13 luglio 2012 al Commissariato di Vasto in quanto assunte senza le garanzie di legge, vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di falsa testimonianza, mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. e dell'istituto della continuazione del fatto contestato con quello di cui alla decisione del Tribunale di Vasto n. 380/2018 sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che il ricorrente si limita in questa sede a riprodurre il motivo formulato in appello, la parte della decisione interessata, facendo poi seguire una apodittica critica nei confronti della relativa parte della sentenza senza però riuscire a confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto rese sui punti in questione dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i