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Ordinanza — n. 5302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOHOUNGBOGBO MATHIAS CHRISTIAN nato il 24/02/1941 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato-av~-atte-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale Zohodgbogbo Mathias Christian, parte offesa nell'ambito del procedimento 12241/2022 a carico di ignoti, impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino, in sede di reclamo del 26 luglio 2022 in ordine all'archiviazione del Giudice delle indagini preliminari di Torino per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 323 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso personale Zohodgbogbo Mathias Christian, parte offesa nell'ambito del procedimento 12241/2022 a carico di ignoti, impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino, in sede di reclamo del 26 luglio 2022 in ordine all'archiviazione del Giudice delle indagini preliminari di Torino per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.

Parole chiave

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disobbedienza alla decisione dell'autorità oltraggio alla corte diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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art. 323 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
art. 410-bis cod. proc. pen
L'art. 410-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOHOUNGBOGBO MATHIAS CHRISTIAN nato il 24/02/1941 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato-av~-atte-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale Zohodgbogbo Mathias Christian, parte offesa nell'ambito del procedimento 12241/2022 a carico di ignoti, impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino, in sede di reclamo del 26 luglio 2022 in ordine all'archiviazione del Giudice delle indagini preliminari di Torino per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.

2. Il ricorrente censura il contenuto della motivazione della impugnata ordinanza.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano sia perché proposta personalmente sia perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione.

4. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

5. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum — prevede, inoltre, che contro l'ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento emesso in sede di reclamo, se del caso revocabile, su istanza dalla stessa parte offesa rivolta allo stesso Tribunale.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così