Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-meritorious arguments and failure to request non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Falciglia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first two grounds challenging the conviction for receiving stolen goods legally deducible because the lower court correctly applied binding precedent and properly weighed the evidence. The third ground was rejected as inadmissible because the request for the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are legally deducible only by re-litigating merits already decided or if a specific cause of non-punishment was not requested in the prior instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCIGLIA MARIO nato a AIDONE il 22/03/1967 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Falciglia Mario; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso attraverso i quali si censurano, rispettivamente, la qualificazione giuridica effettuata dalla Corte di appello e la ritenuta ricettazione quanto a prova del commesso reato risultano indeducibili sia perché la Corte territoriale, allorché ha qualificato la condotta del ricorrente trovato in possesso di un cellulare oggetto di furto nella fattispecie di ricettazione, si è attenuta con precisione al perimetro assegnato da questa Corte in sede di rinvio, sia perché ha dimostrato di avere apprezzato adeguatamente il compendio probatorio a disposizione che il ricorrente tenta di censurare per mezzo di precluse critiche di merito; rilevato che il terzo motivo con cui si critica la parte della decisione che non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è indeducibile in quanto non richiesta in sede di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i