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Ordinanza — n. 5299/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5299/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lanzone Alessandro, nato a Cercola il 14/08/1986 avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e, con due motivi di ricorso deduce un generico vizio di motivazione per essere la sentenza impugnata «priva di riscontri fattuali» (cfr. p. 2 del ricorso) e la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, per non avere applicato la sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste; quanto al secondo motivo, non è stato dedotto in appello e dunque non è deducibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5299/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e, con due motivi di ricorso deduce un generico vizio di motivazione per essere la sentenza impugnata «priva di riscontri fattuali» (cfr. p. 2 del ricorso) e la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, per non avere applicato la sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste; quanto al secondo motivo, non è stato dedotto in appello e dunque non è deducibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti sospensione condizionale della pena abbandono del procedimento penale differimento dell'esecuzione della pena dipendenza da sostanze liberazione condizionale
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lanzone Alessandro, nato a Cercola il 14/08/1986 avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e, con due motivi di ricorso deduce un generico vizio di motivazione per essere la sentenza impugnata «priva di riscontri fattuali» (cfr. p. 2 del ricorso) e la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, per non avere applicato la sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste; quanto al secondo motivo, non è stato dedotto in appello e dunque non è deducibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis