Recourse dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing treatment rather than lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Musai Ilir inadmissible, ruling that the sole ground of lack of motivation regarding specific recidivism was irrelevant to the sentencing phase. Although the lower court had analyzed the defendant's criminal history and found it indicative of social danger, the appellate court correctly identified that the issue pertained to the punitive treatment rather than the factual findings. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the ground concerns the sentencing treatment rather than the lack of motivation in the factual determination, provided the lower court's reasoning was logically sound.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSAI ILIR nato a DURAZZO( ALBANIA) il 07/03/1977 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Musai Ilir, che deduce la manifesta carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica, è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, riconosciuto la recidiva reiterata e specifica sulla base della capacità a delinquere dell'imputato alla luce dei precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato (analiticamente analizzati a p. 2-3), sicché i fatti per cui è processo, vale a dire la detenzione sia di una pluralità di sostanze stupefacenti in quantità rilevanti, sia di un'arma da sparo, sono stati ritenuti indicativi, in maniera non certo implausibile, di una maggiore pericolosità sociale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennai