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Ordinanza — n. 5296/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5296/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKGJONAJ EDUART nato il 20/01/1987 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Lekgionaj Eduart, che deduce la violazione di legge in ordine all'applicazione degli aumenti di pena per continuazione e alla commisurazione della pena, è inammissibile sia perché generico, non indicando alcun elemento che, se valutato, avrebbe condotto a un più mite trattamento sanzionatorio, sia perché la motivazione è congrua e adeguata, avendo la Corte di merito determinato la pena, per la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando l'elevatissimo numero di dosi di sostanze stupefacenti di tipo "pesante" vendute a numerose persone per un lungo lasso di tempo, nell'ordine di parecchi mesi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5296/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando l'elevatissimo numero di dosi di sostanze stupefacenti di tipo "pesante" vendute a numerose persone per un lungo lasso di tempo, nell'ordine di parecchi mesi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali infrazione grave alla lstup formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
309 del 1990, valorizzando l'elevatissimo numero di dosi di sostanze stupefacenti di tipo "pesante" vendute a numerose persone per un lungo lasso di tempo, nell'ordine di parecchi mesi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKGJONAJ EDUART nato il 20/01/1987 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Lekgionaj Eduart, che deduce la violazione di legge in ordine all'applicazione degli aumenti di pena per continuazione e alla commisurazione della pena, è inammissibile sia perché generico, non indicando alcun elemento che, se valutato, avrebbe condotto a un più mite trattamento sanzionatorio, sia perché la motivazione è congrua e adeguata, avendo la Corte di merito determinato la pena, per la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando l'elevatissimo numero di dosi di sostanze stupefacenti di tipo "pesante" vendute a numerose persone per un lungo lasso di tempo, nell'ordine di parecchi mesi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio