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Ordinanza — n. 5293/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5293/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDILLO MARCO nato a BARLETTA il 13/11/1982 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Ardillo, che deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, è inammissibile poiché non specifico, prospettando doglianze generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l'impugnazione, avendo la Corte di merito rilevato che, trattandosi di recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, opera lo sbarramento previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 69, comma 4, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inadempimento reiterato recidiva nell'infrazione allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione riesame della rendita AI impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDILLO MARCO nato a BARLETTA il 13/11/1982 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Ardillo, che deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, è inammissibile poiché non specifico, prospettando doglianze generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l'impugnazione, avendo la Corte di merito rilevato che, trattandosi di recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, opera lo sbarramento previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2