Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5290/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5290/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIERNO DOMENICO nato a CERCOLA il 09/05/1988 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, Di Pierno Domenico deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione rispettivamente all'applicazione della recidiva contestata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; considerato che il motivo è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, dal momento che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha ravvisato, quale elementi ostativi, i plurimi precedenti penali specifici per detenzione e spaccio di stupefacenti nonché per partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, circostanze logicamente rilevanti ai fini dell'applicazione della ritenuta recidiva qualificata e alla determinazione della pena, peraltro rimodulata in melius; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena adeguamento della pena recidiva nell'infrazione sanzioni penali pena complementare revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIERNO DOMENICO nato a CERCOLA il 09/05/1988 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, Di Pierno Domenico deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione rispettivamente all'applicazione della recidiva contestata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; considerato che il motivo è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, dal momento che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha ravvisato, quale elementi ostativi, i plurimi precedenti penali specifici per detenzione e spaccio di stupefacenti nonché per partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, circostanze logicamente rilevanti ai fini dell'applicazione della ritenuta recidiva qualificata e alla determinazione della pena, peraltro rimodulata in melius; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ge