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Ordinanza — n. 5289/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5289/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTARELLI GENNARO nato a NAPOLI il 29/07/1987 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; t Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Vastarelli Gennaro, che deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, dal momento che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ravvisato, quale elementi ostativi, la concreta gravità dell'illecito e la negativa personalità del condannato, gravato da un precedente penale e sottoposto, al momento del fatto, a misura di prevenzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5289/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante prevenzione generale e speciale individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena motivazione del mutamento giurisprudenza proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTARELLI GENNARO nato a NAPOLI il 29/07/1987 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; t Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Vastarelli Gennaro, che deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, dal momento che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ravvisato, quale elementi ostativi, la concreta gravità dell'illecito e la negativa personalità del condannato, gravato da un precedente penale e sottoposto, al momento del fatto, a misura di prevenzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennai