Ordinanza — n. 5287/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORICCIO LUCA nato a TERRACINA il 09/08/1975 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle_parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Caporiccio Luca deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva reiterata e specifica in luogo dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e, con il secondo motivo, l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen.; considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 -bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5287/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORICCIO LUCA nato a TERRACINA il 09/08/1975 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle_parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Caporiccio Luca deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva reiterata e specifica in luogo dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e, con il secondo motivo, l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen.; considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gen