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Ordinanza — n. 5282/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5282/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AIDI YOUNESS nato a SIDI MOUMEN( MAROCCO) il 19/10/1988 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da El Aidi Youness, che deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello, la quale, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha rilevato che la pena è stata inflitta in prossimità del minimo edittale, pur considerando la quantità, circa 300 gr. lordi, e le modalità non rudimentali del trasporto dello stupefacente, occultato nell'airbeg della vettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: lordi, e le modalità non rudimentali del trasporto dello stupefacente, occultato nell'airbeg della vettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione per violazione stradale riduzione della multa pene e misure commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
lordi, e le modalità non rudimentali del trasporto dello stupefacente, occultato nell'airbeg della vettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AIDI YOUNESS nato a SIDI MOUMEN( MAROCCO) il 19/10/1988 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da El Aidi Youness, che deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello, la quale, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha rilevato che la pena è stata inflitta in prossimità del minimo edittale, pur considerando la quantità, circa 300 gr. lordi, e le modalità non rudimentali del trasporto dello stupefacente, occultato nell'airbeg della vettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2