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Ordinanza — n. 5273/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5273/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5273/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIVIO ALBERTO nato a SEREGNO il 30/09/1967 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Considerato che l'imputato, con dichiarazione la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, ha espressamente rinunciato al ricorso, il quale, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5273/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023.

Parole chiave

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revisione di una decisione ordinanze probatorie brevettabilità in dubio pro debitore sentenza civile forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIVIO ALBERTO nato a SEREGNO il 30/09/1967 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Considerato che l'imputato, con dichiarazione la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, ha espressamente rinunciato al ricorso, il quale, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023.