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Ordinanza — n. 5272/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5272/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZZI FEBBRARO VINCENZO nato a ERCOLANO il 24/02/1961 avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAi dato avviso alle parti; —1 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; 4 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Lezzi Febbraio Vincenzo - così riqualificato l'appello avverso sentenza inappellabile, avendo irrogato la sola pena dell'ammenda - è inammissibile, in quanto il difensore, avv. Luca Capuano, non è iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5272/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati professioni giudiziarie indennità del difensore d'ufficio vizio di procedura ammissione all'avvocatura difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Luca Capuano, non è iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZZI FEBBRARO VINCENZO nato a ERCOLANO il 24/02/1961 avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAi dato avviso alle parti; —1 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; 4 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Lezzi Febbraio Vincenzo - così riqualificato l'appello avverso sentenza inappellabile, avendo irrogato la sola pena dell'ammenda - è inammissibile, in quanto il difensore, avv. Luca Capuano, non è iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023.