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Ordinanza — n. 5269/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5269/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SONMEZ MUTALLIP nato il 10/04/1974 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Sonmez Mutallip, che deduce la la violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 2, cod. proc. pen. e correlativo vizio motivazionale in relazione al ritenuto carattere fittizio della cessione di quote (e della carica di amministratore) alla Fiorelli, è inammissibile perché, essendo diretto alla rivalutazione delle risultanze probatorie, è articolato in fatto, a fronte, peraltro, di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, con la quale la Corte di appello ha ritenuto la fittizietà della cessione di quote valorizzando, in maniera non certo implausibile, le dichiarazioni della Fiorelli, che ha riferito di aver presentato denuncia per sostituzione di persona, avvalorate dal fatto che la carta di identità utilizzata davanti al notaio per la cessione reca una fotografia diversa dalla reale intestataria, ossia la Fiorelli stessa; considerato che parimenti inammissibile è il secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendo totalmente generico, in quanto non indica alcun elemento che, ove valutato, avrebbe condotto a una mitigazione della pena, anche considerando che la Corte di merito ha individuato, quali elementi ostativi, i plurimi precedenti specifici a carico dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5269/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 195, comma 2, cod. proc. pen. e correlativo vizio motivazionale in relazione al ritenuto carattere fittizio della cessione di quote (e della carica di amministratore) alla Fiorelli, è inammissibile perché, essendo diretto alla rivalutazione delle risultanze probatorie, è articolato in fatto, a fronte, peraltro, di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, con la quale la Corte di appello ha ritenuto la fittizietà della cessione di quote valorizzando, in maniera non certo implausibile, le dichiarazioni della Fiorelli, che ha riferito di aver presentato denuncia per sostituzione di persona, avvalorate dal fatto che la carta di identità utilizzata davanti al notaio per la cessione reca una fotografia diversa dalla reale intestataria, ossia la Fiorelli stessa; considerato che parimenti inammissibile è il secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendo totalmente generico, in quanto non indica alcun elemento che, ove valutato, avrebbe condotto a una mitigazione della pena, anche considerando che la Corte di merito ha individuato, quali elementi ostativi, i plurimi precedenti specifici a carico dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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credibilità dell'identità documenti d'identità notificazione fittizia finzione giuridica fatture fittizie falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SONMEZ MUTALLIP nato il 10/04/1974 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Sonmez Mutallip, che deduce la la violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 2, cod. proc. pen. e correlativo vizio motivazionale in relazione al ritenuto carattere fittizio della cessione di quote (e della carica di amministratore) alla Fiorelli, è inammissibile perché, essendo diretto alla rivalutazione delle risultanze probatorie, è articolato in fatto, a fronte, peraltro, di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, con la quale la Corte di appello ha ritenuto la fittizietà della cessione di quote valorizzando, in maniera non certo implausibile, le dichiarazioni della Fiorelli, che ha riferito di aver presentato denuncia per sostituzione di persona, avvalorate dal fatto che la carta di identità utilizzata davanti al notaio per la cessione reca una fotografia diversa dalla reale intestataria, ossia la Fiorelli stessa; considerato che parimenti inammissibile è il secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendo totalmente generico, in quanto non indica alcun elemento che, ove valutato, avrebbe condotto a una mitigazione della pena, anche considerando che la Corte di merito ha individuato, quali elementi ostativi, i plurimi precedenti specifici a carico dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27