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Ordinanza — n. 5268/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5268/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROCATO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/07/1979 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i quattro motivi del ricorso di Francesco Brocato deducono la violazione di legge in relazione agli artt. 195, comma 5, e 234, comma 1, cod. proc. pen. e correlativo vizio motivazionale sul rilievo che il supporto video a cui si è riferito il teste ai fini dell'identificazione dell'imputato non è stato acquisto agli atti, ciò che ha leso il diritto di difesa; letta la memoria del difensore, avv.

Regesto Legislator

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art. 189 cod. proc. pen, art. 500 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5268/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, dep. 03/08/2017, Rv. 271210: fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito). Invero, essendo correlato alla necessità di evitare l'aggiramento della disciplina prevista per le contestazioni dibattimentali ex art. 500 cod. proc. pen., il divieto di testimonianza degli ufficiali e degli agenti di p.g. alle dichiarazioni rese dai testimoni non ha ragione d'essere con riferimento a prove documentali, quale i filmati.

Parole chiave

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deposito delle prove prove acquisite tramite sorveglianza requisiti probatori prove corroboranti documenti attendibili prova informatica

Disposizioni normative citate

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art. 189 cod. proc. pen
art. 500 cod. proc. pen
Invero, essendo correlato alla necessità di evitare l'aggiramento della disciplina prevista per le contestazioni dibattimentali ex art. 500 cod. proc. pen., il divieto di testimonianza degli ufficiali e degli agenti di p.g.
art. 616 cod. proc. pen
13-16), il che non è consentito nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROCATO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/07/1979 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i quattro motivi del ricorso di Francesco Brocato deducono la violazione di legge in relazione agli artt. 195, comma 5, e 234, comma 1, cod. proc. pen. e correlativo vizio motivazionale sul rilievo che il supporto video a cui si è riferito il teste ai fini dell'identificazione dell'imputato non è stato acquisto agli atti, ciò che ha leso il diritto di difesa; letta la memoria del difensore, avv.

Salvatore Firrito, che insiste per l'accoglimento del ricorso; considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto, con riferimento ai primi due motivi, come affermato da questa Corte, le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 02/01/2017, Rv. 268787;

Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, dep. 03/08/2017, Rv. 271210: fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito). Invero, essendo correlato alla necessità di evitare l'aggiramento della disciplina prevista per le contestazioni dibattimentali ex art. 500 cod. proc. pen., il divieto di testimonianza degli ufficiali e degli agenti di p.g. alle dichiarazioni rese dai testimoni non ha ragione d'essere con riferimento a prove documentali, quale i filmati.

Né pare sussistente la violazione del diritto di difesa, dedotta con il terzo motivo, posto che la prova è rappresentata dalla deposizione dell'ufficiale di p.g., in relazione al quale la difesa ha avuto la possibilità sia di controesaminare il teste, sia di controdedurre, e considerando che la censura dedotta con il quarto motivo è articolata in fatto, essendo diretta a una rivalutazione delle testimonianze, per stralcio riportate nel corso del ricorso (p. 13-16), il che non è consentito nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos