Criminal appeal dismissed for lack of specificity; generic grounds fail to challenge appellate court's reasoning on statutory exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hassairi Mouhsine inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the lower court's decision. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the absence of a statutory exemption, but the court found his arguments generic and failing to confront the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal lacking specificity that does not confront the specific reasoning of the judgment under review is inadmissible, as the court has not erred in determining this lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAIRI MOUHSINE nato il 05/01/1980 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Hassairi Mouhsine, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., é privo di specificità prospettando deduzioni generiche che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che non presta il fianco a censure, avendo la Corte di Appello logicamente argomentato l'esclusione della detenzione per uso personale sulla base sia della condotta tenuta dall'imputato, il quale, alla vista degli operanti, ha tentato di disfarsi dell'involucro contenente la sostanza stupefacente gettandolo in un'aiuola, sia del quantitativo dell'hashish, pari a 25 gr., da cui sono estraibili 194 dosi medie, sia dal fatto che l'imputato nemmeno ha dichiarato di essere assuntore di sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennai