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Ordinanza — n. 5186/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5186/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZANI ALBERTO nato a SAN GIOVANNI IN CROCE il 04/05/1974 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; E éONSIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, laddove non sollecita apprezzamenti di merito, da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, contenuti nel provvedimento impugnato, è, comunque, manifestamente infondato Il giudizio prognostico negativo in ordine all'astensione dell'imputato dalla reiterazione di condotte delittuose di cui all'art. 164 cod. pen. è stato ancorato ad elementi sintomatici assai significativi: - la protrazione delle condotte illecite ai danni del padre - persona offesa per un lasso temporale rilevante; - recenti condotte aggressive ai danni di professionisti che avevano assistito il padre; - nuove condotte illee commesse ai danni sempre del padre nel corso del processo.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 5186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, laddove non sollecita apprezzamenti di merito, da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, contenuti nel provvedimento impugnato, è, comunque, manifestamente infondato Il giudizio prognostico negativo in ordine all'astensione dell'imputato dalla reiterazione di condotte delittuose di cui all'art. 164 cod. pen. è stato ancorato ad elementi sintomatici assai significativi: - la protrazione delle condotte illecite ai danni del padre - persona offesa per un lasso temporale rilevante; - recenti condotte aggressive ai danni di professionisti che avevano assistito il padre; - nuove condotte illee commesse ai danni sempre del padre nel corso del processo.

Parole chiave

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pene condizionali pericolo di reiterazione revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale pentito proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZANI ALBERTO nato a SAN GIOVANNI IN CROCE il 04/05/1974 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E éONSIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, laddove non sollecita apprezzamenti di merito, da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, contenuti nel provvedimento impugnato, è, comunque, manifestamente infondato Il giudizio prognostico negativo in ordine all'astensione dell'imputato dalla reiterazione di condotte delittuose di cui all'art. 164 cod. pen. è stato ancorato ad elementi sintomatici assai significativi: - la protrazione delle condotte illecite ai danni del padre - persona offesa per un lasso temporale rilevante; - recenti condotte aggressive ai danni di professionisti che avevano assistito il padre; - nuove condotte illee commesse ai danni sempre del padre nel corso del processo.

Tali elementi fattuali in parte sono stati desunti da atti ritualmente acquisti nel processo (dichiarazioni e documenti prodotti dalla parte civile) in parte da denunce o atti di polizia giudiziaria. Rispetto a questi ultimi non può obiettarsi la loro inutilizzabilità; la giurisprudenza di questa Corte ha, in più pronunce, chiarito che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia (da ultimo Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, A, Rv. 278685 - 01). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilf il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr