Ordinanza — n. 5184/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOTTA GABRIELE nato a PALERMO il 04/05/1987 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza. È pacifico, infatti, che in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per Cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5184/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza. È pacifico, infatti, che in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per Cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOTTA GABRIELE nato a PALERMO il 04/05/1987 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza. È pacifico, infatti, che in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per Cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente