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Ordinanza — n. 5183/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5183/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5183/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADDED RAMI nato il 14/12/1999 avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che con sentenza resa in data 30 settembre 2021, il Giudice di Pace di Firenze ha condannato Rami Hadded alla pena di euro 5.000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. Silvio Toccafondi, onde ottenere la dichiarazione di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 234/2000 Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen..). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, art. 34 d.lgs. n. 234/2000; Ordinanza — n. 5183/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che con sentenza resa in data 30 settembre 2021, il Giudice di Pace di Firenze ha condannato Rami Hadded alla pena di euro 5.000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. Silvio Toccafondi, onde ottenere la dichiarazione di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 234/2000 Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen..). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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soggiorno illegale eccezione di illegalità contravvenzione alla legge sugli stranieri ammissione di stranieri immigrazione clandestina risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Rilevato che con sentenza resa in data 30 settembre 2021, il Giudice di Pace di Firenze ha condannato Rami Hadded alla pena di euro 5.000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998.
art. 34 d.lgs. n. 234/2000
Silvio Toccafondi, onde ottenere la dichiarazione di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 234/2000 Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADDED RAMI nato il 14/12/1999 avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che con sentenza resa in data 30 settembre 2021, il Giudice di Pace di Firenze ha condannato Rami Hadded alla pena di euro 5.000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. Silvio Toccafondi, onde ottenere la dichiarazione di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 234/2000 Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen..). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilP il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden