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Ordinanza — n. 5181/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5181/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5181/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA MARTINO nato a PALERMO il 25/02/1985 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente sollecita, in termini sovrapponibili a quanto dedotto nell'atto di appello, un diverso apprezzamento delle evidenze probatorie, non consentito al giudice di legittimità, così da pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata giudice del merito con un apparato argomentativo immune da vizi logici e dalle denunziate contraddizioni. In quest'ottica vengono nuovamente segnalati gli stessi elementi fattuali asseritamente dimostrativi dell'organizzazione di attività danzante in assenza delle prescritte autorizzazioni e della prevalenza dell'attività di ristorazione già considerati insufficienti per essere stati smentiti da altri di segno contrario, desunti dal materiale probatorio giustificatamente considerato più affidabile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5181/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente sollecita, in termini sovrapponibili a quanto dedotto nell'atto di appello, un diverso apprezzamento delle evidenze probatorie, non consentito al giudice di legittimità, così da pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata giudice del merito con un apparato argomentativo immune da vizi logici e dalle denunziate contraddizioni. In quest'ottica vengono nuovamente segnalati gli stessi elementi fattuali asseritamente dimostrativi dell'organizzazione di attività danzante in assenza delle prescritte autorizzazioni e della prevalenza dell'attività di ristorazione già considerati insufficienti per essere stati smentiti da altri di segno contrario, desunti dal materiale probatorio giustificatamente considerato più affidabile.

Parole chiave

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violazione dell'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere minaccia per la sicurezza pubblica contratto di ristorazione motivi di pubblico interesse divieto di frequentare le osterie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA MARTINO nato a PALERMO il 25/02/1985 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente sollecita, in termini sovrapponibili a quanto dedotto nell'atto di appello, un diverso apprezzamento delle evidenze probatorie, non consentito al giudice di legittimità, così da pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata giudice del merito con un apparato argomentativo immune da vizi logici e dalle denunziate contraddizioni. In quest'ottica vengono nuovamente segnalati gli stessi elementi fattuali asseritamente dimostrativi dell'organizzazione di attività danzante in assenza delle prescritte autorizzazioni e della prevalenza dell'attività di ristorazione già considerati insufficienti per essere stati smentiti da altri di segno contrario, desunti dal materiale probatorio giustificatamente considerato più affidabile.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 202